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Regione Abruzzo: progetti per interventi urgenti per persone in povertà estrema e senza fissa dimora
25/06/2010

La Regione Abruzzo, con DGR n. 472 del 14.06.2010, in corso di pubblicazione sul B.U.R.A, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di contrasto alla povertà estrema e in favore delle persone senza fissa dimora (L. 328/2000, art. 28, comma 1) per l'anno 2010. All'attuazione degli interventi sono destinate risorse finanziarie pari ad € 468.209,35, ripartite tra i 35 Enti di Ambito Sociale (Allegato A).

L’obiettivo generale è ottimizzare l’impiego delle risorse attraverso strumenti attuativi che tengano conto, da un lato, della crescente ampiezza del fenomeno della povertà estrema e della sua multidimensionalità, e dall’altro della limitatezza delle risorse disponibili, al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi di contrasto alle povertà estreme e di sollievo dei bisogni dei soggetti (persone, gruppi di persone e famiglie), che subiscono la mancanza di beni primari e versano in condizioni di grave marginalità, vulnerabilità, abbandono, isolamento relazionale.

Per accedere ai fondi, gli EAS devono presentare un progetto di intervento, secondo lo schema dell'Allegato B, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del DGR sul BURA. Gli EAS, a pena di inammissibilità al finanziamento, devono assicurare il co-finanziamento del progetto con una quota pari ad almeno il 10 per cento del contributo assegnato a ciascuno di essi.

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi, destinati esclusivamente alle persone in condizione di povertà estrema o senza fissa dimora, per le seguenti azioni:
a. attivazione o potenziamento di centri e di servizi di prima accoglienza, mensa e ospitalità notturna;
b. attivazione e gestione di unità di strada per interventi di soccorso diretto e di trasporto;
c. fornitura di beni primari, quali ad esempio generi alimentari, biancheria, indumenti, farmaci;
d. acquisto di beni e risorse strumentali specificatamente ed esclusivamente destinati agli interventi precedenti.
 
Per la realizzazione degli interventi, gli EAS possono avvalersi di soggetti selezionati tra quelli indicati dall’art. 28, comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.
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